E’ noto che i verbali ispettivi, che vengono, poi, posti a fondamento delle ordinanze-ingiunzioni emesse dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro o degli avvisi di addebito emessi dall’INPS sono, il più delle volte, fondati sulle dichiarazioni dei lavoratori presenti sui luoghi e raccolte dagli Ispettori in sede di accesso ispettivo.

Quanto all’efficacia probatoria da annettersi a tale dichiarazioni, ad un iniziale orientamento giurisprudenziale che riteneva prive di qualunque valore, ove non confermate nel processo, tali dichiarazioni, se ne è andato progressivamente contrapponendo un altro, oggi maggioritario, secondo cui tali dichiarazioni, pur non potendo essere considerate come assistite da una fede privilegiata, devono, ciò nonostante, essere ritenute maggiormente credibili, siccome raccolte nell’immediatezza dei fatti, rispetto a quelle, diverse, che il lavoratore effettui, in un secondo momento, magari a distanza di diverso tempo, in sede di giudizio di opposizione, nel contraddittorio delle parti.

Per cui si è addirittura giunti ad affermare, in talune sentenze, che tali dichiarazioni possono essere ritenute probanti (a vantaggio dell’Organo Ispettivo) anche laddove non vengano confermate in giudizio, per mancata comparizione del lavoratore all’udienza fissata per la di lui testimonianza.

Non sfugge come tale orientamento giurisprudenziale, in quanto evidentemente sfavorevole per i Datori di Lavoro, imponga di contrastare le pretese creditorie degli Organi Ispettivi sin dalla fase dell’accesso ispettivo.

Lo Studio Legale Nouvenne con sede a Parma e Mantova si offre, pertanto, di prestare, sia in fase stragiudiziale che giudiziale, la relativa assistenza ai Datori di Lavoro.