L’art. 38 del CCNL per il personale del Comparto Sanità per il triennio 2016-2018 (siglato il 21 maggio 2018), nel disciplinare le modalità di fruizione dei permessi ex lege 104/1992, utilizza il termine “giornate”.

Alcune Aziende Sanitarie, fondandosi su un parere dell’ARAN, reso in data 27/11/2018, secondo cui tale norma dovrebbe essere interpretata nel senso di escludere la frazionabilità dei permessi ad ore, hanno comunicato ai dipendenti che i permessi in questione potranno essere usufruiti solo a giornate.

Tale posizione non è, a parere di chi scrive, condivisibile e ciò per una serie di ragioni.

La prima legata al fatto che l’INPS continua, invece, ad affermare che i tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati anche in permessi orari (v., da ultimo, messaggio INPS n. 3114 del 7/8/2018, nel quale l’Istituto richiama espressamente la ” fruizione ad ore del beneficio in argomento“).

La seconda legata al fatto che la norma di cui all’art. 38, 1° c., del CCNL Sanità non esclude, a parere dello scrivente, la possibilità di frazionare in permessi orari i tre giorni di permesso mensile.

La terza legata al fatto che l’interpretazione della norma contrattual-collettiva fornita dall’ARAN e seguita da alcune Aziende Sanitarie può compromettere il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza, essendo principio consolidato quello secondo cui le esigenze di assistenza e di tutela del disabile devono prevalere sulle esigenze organizzative imprenditoriali, pur con i dovuti contemperamenti del caso, anche alla luce della natura pubblica del datore di lavoro; con ciò finendo per tradire la stessa ratio della L. n. 104 ed attribuendo potere derogatorio di una norma di legge ad una norma della contrattazione collettiva.

Lo Studio si offre per la relativa assistenza stragiudiziale e giudiziale ai dipendenti interessati.