L’art. 420 c.p.c. dispone, per quanto qui rileva, che:”Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice…tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa…OMISSIS”.

Tale norma ha ricevuto una concreta, oltre che virtuosa, applicazione da parte del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro.

Ed, infatti, ormai da diversi anni, è invalsa la prassi in base alla quale il Giudice del Lavoro, in sede di udienza fissata per la comparizione delle parti a seguito del deposito del ricorso introduttivo, formula a verbale d’udienza una proposta transattiva e rinvia la causa ad una successiva udienza, al fine di consentire alle parti di valutare la suddetta proposta e, poi, in caso di sua accettazione, di definire in via conciliativa la lite.

Nella diretta esperienza professionale del sottoscritto, tale prassi ha avuto delle ricadute assai positive ai fini di deflazionare il contenzioso, favorendo la stipula di un buon numero di verbali di conciliazione, con conseguente estinzione di una buona percentuale (nell’ordine del 35-40%) di cause.

E questo per una serie di motivi:

a) il primo legato al fatto che il Giudice, al momento di formulare a verbale la proposta transattiva, ne illustra i criteri, spiegando alle parti presenti (ed ai loro Avvocati) le ragioni che, sulla base dello studio degli atti introduttivi di causa (ricorso e memoria difensiva), lo hanno indotto a formulare quella determinata proposta; il che consente alle parti presenti (ed ai loro legali) di “farsi un’idea” prognostica di quelli che potranno essere gli esiti del giudizio;

b) il secondo legato al fatto che l’udienza di rinvio non viene mai fissata in una data ravvicinata a quella di comparizione delle parti, ma a distanza anche di un paio di mesi; il che facilita le trattative tra i legali delle parti; c) il terzo legato al fatto che all’udienza di rinvio (fissata per l’esame della proposta transattiva avanzata dal Giudice in sede di prima udienza) il Giudice, nel caso di “stallo” nelle trattative tra le parti, e laddove ritenga che vi siano, comunque, i margini per una conciliazione, rinvia la causa ad un’ulteriore udienza (più ravvicinata della precedente) ai fini di consentire alle parti di approfondire il tentativo di conciliazione, eventualmente anche mediante una rimodulazione dell’originaria proposta del Giudice.

Il sottoscritto auspica che tale prassi virtuosa adottata dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Parma possa affermarsi anche in altri Tribunali.