E’ noto che il cosiddetto periodo di comporto è quel periodo di conservazione del posto di lavoro, periodo fissato dalla contrattazione collettiva, durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Superato tale periodo, il Datore di Lavoro può legittimamente procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, intimando, per l’appunto, il licenziamento per “superamento del periodo di comporto”.

In disparte eventuali questioni legate ad una possibile natura ritorsiva del recesso datoriale, i motivi di impugnazione che il lavoratore può addurre sono essenzialmente legati ad un errato calcolo dei giorni di comporto effettuato dal Datore di lavoro e/o all’eventuale eziologia lavorativa della malattia che ha determinato l’assenza.

E’, infatti, ormai, consolidato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo cui i giorni di assenza dal lavoro dipesi da una malattia che sia addebitabile ad una responsabilità del datore di lavoro non possono essere computati ai fini del superamento del periodo di comporto.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, quindi, per la relativa assistenza stragiudiziale e giudiziale dei lavoratori interessati.