I dati statistici evidenziano come, negli ultimi due/tre anni, si sia verificato, tanto nel settore delle cause civili, quanto nel settore delle cause di lavoro, una riduzione del contenzioso pari all’incirca al 30%.

Le ragioni di ciò, a parere di chi scrive, sono da ricollegare, a tre ordini di fattori.

Il primo legato ai costi del processo, da intendersi sia come costi fissi (per il Contributo Unificato da versare obbligatoriamente al momento dell’introduzione della lite, Contributo Unificato, peraltro, che, nelle cause di lavoro non è dovuto da coloro i quali, nel precedente anno d’imposta, abbiano dichiarato un reddito come nucleo famigliare inferiore ad € 34.100,00), sia come compensi da corrispondere al proprio avvocato, sia (e soprattutto), in caso di soccombenza, come spese di lite da rifondere alla controparte vittoriosa, in un sistema processuale laddove, stante l’attuale assetto normativo, la compensazione delle spese di lite all’esito del giudizio è diventata un’ipotesi più che residuale.

Il secondo fattore è legato ai tempi del processo (tali da risultare, soprattutto, per quanto riguarda le cause civili, del tutto impronosticabili).

Mentre, un terzo fattore è legato all’estrema difficoltà, se non, addirittura, su certe questioni, all’impossibilità, per l’Avvocato di fornire al proprio cliente una prognosi attendibile circa gli esiti del giudizio, stanti l’estrema opinabilità di determinate questioni, la mancanza di chiarezza e la farraginosità dei testi normativi e contrattual-collettivi, e, da ultimo, la sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla medesima questione.

Tutto ciò, evidentemente, ha avuto un potente effetto di dissuasione, soprattutto per il privato cittadino lavoratore subordinato o autonomo, inducendole ad astenersi dal procedere in via giudiziale.

A tal proposito, ed al fine di agevolare il diritto di qualunque persona (fisica o giuridica) di difendersi in giudizio, il sottoscritto applica una riduzione fissa del 30% sui compensi professionali che risultano dovuti agli Avvocati sulla base del D.M. n. 55/2014 (pubbl. in G.U. 2/4/2014).