E’ noto che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio con cui il lavoratore esprime la propria volontà – senza obbligo di indicare motivi particolari (fatto salvo il caso delle dimissioni per giusta causa) – di terminare il suo rapporto di lavoro e per la cui validità non occorre l’accettazione del datore di lavoro.

Onde evitare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” – consistente nella pratica secondo cui al lavoratore, all’inizio del rapporto, veniva fatto firmare un foglio in bianco che, poi, il datore di lavoro avrebbe successivamente riempito, secondo la sua personale convenienza, con le dimissioni del prestatore – la legge (art. 26 del D.Lgs n. 151/2015, attuativo del c.d. “Jobs Act” – Legge Delega n. 183/2014) ha introdotto specifici obblighi formali, disponendo che, a decorrere dal 12/3/2016, l’efficacia delle dimissioni è subordinata all’osservanza di un procedura telematica che assicura l’identità del lavoratore che manifesta la volontà di porre fine al rapporto di lavoro.

Pertanto, da tale data, non è più possibile rassegnare le dimissioni con un documento in forma libera (lettera, mail ecc.), né per fatti concludenti.

La norma precitata ha, quindi, stabilito che le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) siano rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli forniti dal Ministero del Lavoro, attraverso il Sito Internet del medesimo Ministero, moduli da trasmettere al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente; la trasmissione può essere effettuata anche tramite i Patronati e le Organizzazioni Sindacali.

Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 12 del 4/3/2016, ha escluso dall’obbligo di osservare la procedura telematica, oltre alle dimissioni rassegnate nelle sedi protette (art. 2113, 4° c., cod. civ.) o avanti alle Commissioni di certificazione (art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), nel lavoro domestico, da genitori lavoratori, nel lavoro marittimo, anche quelle rassegnate durante il periodo di prova.

Per modo che le dimissioni rassegnate dal lavoratore in pendenza del periodo di prova continuano a poter essere rassegnate in forma libera ed anche oralmente o per fatti concludenti.

Lo scrivente ritiene di dissentire dalla posizione espressa dal Ministero del Lavoro con la sopracitata circolare.

E ciò per una serie di ragioni, tra loro concorrenti.

La prima legata al fatto che la norma di legge, parlando di “dimissioni”, non ha operato alcuna distinzione né tra i vari tipi di dimissioni (se con preavviso o per giusta causa) né in ordine al periodo del rapporto di lavoro (se durante la prova o a prova superata) in cui le dimissioni vengono rassegnate, con ciò dovendosi ritenere, sulla base di un’interpretazione letterale della suddetta norma di legge, che tale norma abbia inteso riferirsi indistintamente a tutti i tipi di dimissioni e a tutti i momenti del rapporto di lavoro.

La seconda legata alla “ratio” della normativa in esame che è quella, come si è detto, di proteggere i lavoratori dal fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco” e, quindi, considerando che il periodo del rapporto di lavoro in cui il lavoratore è più debole è proprio il periodo di prova, essendo, tra l’altro, facoltà del datore di lavoro di recedere, in tale periodo, senza alcuna motivazione, non v’è lacuna ragione logica e giuridica per escludere dall’obbligo della procedura telematica le dimissioni rassegnate in pendenza del periodo di prova.

La terza, ed ultima, legata al fatto che, sulla base della gerarchia delle fonti normative, una circolare, che è, e rimane, un atto interno della Pubblica Amministrazione, non può mai derogare ad una fonte di rango superiore, quale è una norma di legge.

Alla luce delle suesposte considerazioni, lo scrivente ritiene, quindi, che i datori di lavoro, in caso di dimissioni rassegnate in forma libera (con mail, lettera, oralmente o anche per comportamenti concludenti) da un dipendente durante il periodo di prova, possano legittimamente ritenere inefficaci tali dimissioni e, pertanto, considerare assente ingiustificato il dipendente.

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