Dopo iniziali incertezze, la giurisprudenza predominante è giunta a riconoscere il diritto del lavoratore – che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro ed abbia ottenuto un indennizzo dall’INAIL (mediante la liquidazione di un indennizzo in capitale o il riconoscimento di una rendita) – di agire nei confronti del datore di lavoro responsabile dell’infortunio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni c.d. differenziali.

Tali danni devono essere intesi sia in senso quantitativo (pari alla differenza tra il maggior risarcimento spettante al lavoratore a titolo di danno biologico in applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale – Tabelle da ritenersi, in virtù dei principi affermati dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 30/6/2011 n. 14402; Cass. 8/11/2012 n. 19376), quale necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali – ed il minor indennizzo liquidato dall’INAIL), sia in senso qualitativo, con riferimento a quelle voci di danno (morale, esistenziale ed alla capacità lavorativa specifica) non ricomprese nella tutela assicurativa garantita dall’INAIL.

Lo Studio Legale Nouvenne si offre, pertanto, di prestare assistenza, sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, ai lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, al fine di consentire loro di ottenere l’integrale risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza dell’infortunio.